LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERESSI MATURATI NEL 2017

L’articolo 120, comma 2, lettera b) del Testo unico bancario sancisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Pertanto, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cliente e l’istituto di credito, gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito ed agli sconfinamenti sono conteggiati alla data del 31 dicembre, separatamente dal capitale e divengono esigibili alla data del 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.

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